+ STATUTO
Articolo 23 - SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento è deliberato dall’assemblea generale straordinaria che provvederà alla nomina di uno o più liquidatorì.In caso di suo scioglimento, per qualunque causa l’associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Associazioni non lucrative aventi finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3 comma 190 della legge 23.12.1996 n.662, salvo diverse destinazioni imposte dalla legge.
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