+ STATUTO
Articolo 22 - AVANZI DI GESTIONE
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della associazione stessa a meno che la destinazione o la distribuzione non siano impostate per legge.
L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse e complementari.
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