+ STATUTO
Articolo 20 - PATRIMONIO ED ENTRATE
lI patrimonio della associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che gli pervengono a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche e dagli avanzi netti di gestione.Il fondo di dotazione iniziale della associazione è costituito dai versamenti effettuati dai soci, al momento dell’Ammissione. Per l’adempimento dei suoi compiti l’associazione dispone delle seguenti entrate:1. contributi associativi versati dai soci;2. dagli introiti realizzati dallo svolgimento delle sue attività connesse e strettamente complementari a quelle istituzionali.
Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente il contributo minimo da effettuare all’atto dell’adesione.L’adesione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto ai contributi associativi.
E’ comunque facoltà degli aderenti effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’associazione, né in caso di morte, di recesso o, di esclusione può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all’Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.
Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, strettamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.
Menu di sezione: