+ STATUTO
Articolo 19 - RENDICONTO CONSUNTIVO
L’esercizio si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.Entro il ventotto febbraio il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del rendiconto consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
Il rendiconto deve restare depositato presso la sede sociale nei 15 (quindici) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
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