+ STATUTO
Articolo 18 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri nominati dall’Assemblea.
Essi durano in carica tre anni, sono sempre rieleggibili e non hanno diritto a retribuzione.In caso di cessazione di uno dei probiviri nel corso dell’esercizio sociale, provvede alla sua sostituzione il Consiglio Direttivo fino alla prossima Assemblea.
La associazione e gli associati sono obbligati a rimettere alla decisione del Collegio dei Probiviri la risoluzione di tutte le controversie che comunque riguardano l’interpretazione o l’applicazione delle disposizioni statutarie, regolamenti o derivanti da deliberazioni prese legalmente dagli organi sociali competenti. Rientrano nella competenza del Collegio dei Probiviri le decisioni sulla legittimità del recesso, della esclusione e di qualunque altra controversia rimessa da parte del Consiglio Direttivo e dall’Assemblea dei soci.
Il ricorso ai probiviri deve essere proposto a pena di decadenza nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’atto che determina la controversia.I probiviri decidono quali arbitri amichevoli compositori con dispensa da ogni formalità.Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive, salvo i casi per i quali la legge ne consenta l’impugnazione davanti all’autorità giudiziaria. L’impugnazione in questi casi deve essere proposta, a pena di decadenza, non oltre 30 giorni dalla comunicazione della decisione.
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