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+ STATUTO

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Articolo 11 - L'ASSEMBLEA

L’Assemblea è composta da tutti i soci in regola con i versamenti delle quote sociali ed è l’organo sovrano della associazione. Tutti i partecipanti maggiori di età hanno diritto di voto e in particolare di:
a) approvare e modificare Io Statuto e i regolamenti;
b) approvare il rendiconto consuntivo (entro il 30 aprile);
c) eleggere il Consiglio Dirèttivo, il Presidente, ill VicePresidente, il Tesoriere, i! Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri;
d) delineare gli indirizzi generali dell’attività della associazione;
e) delibera sui regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività della associazione;
f) deliberare! sull’eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione, di fondi, riserve o capitale;
g) deliberare lo scioglimento e la liquidazione della associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
h) deliberare sulla ratifica di convenzioni con Enti pubblici e privati. L’Assemblea può essere convocata tanto in sede ordinaria che straordinaria:
I) dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno;
II) per decisione del Consiglio Direttivo;
III) su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei soci fondatori, benemeriti ed ordinari nel loro insieme;
IV) su richiesta del Collegio dei Revisori.
Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate con preavviso, di almeno dieci giorni da affiggersi nei locali della associazione, o a mezzo fax, o posta elettronica, o posta ordinaria, che deve contenere l’ordine del giorno, il luogo della riunione e l’orario.

L’assemblea in sede ordinaria è costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. E’ approvata la deliberazione che ottiene la maggioranza dei voti espressi. Il Presidente, di volta in volta, sentita l’assemblea stabilisce se il voto dovrà essere palese o segreto e le modalità di attuazione della votazione. L’Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno due terzi dei soci. E’ ammesso l’intervento per delega da conferirsi esclusivamente per iscritto ad altro socio, è vietato il cumulo delle deleghe. L’Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi. L’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno due terzi dei voti espressi. L’assemblea straordinaria è convocata:
a) per deliberare sullo scioglimento;
b) per deliberare sul trasferimento della sede;
c) per deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
d) per deliberare su ogni altro carattere straordinario sottoposto ad approvazione del Consiglio Direttivo.Presiede l’assemblea il Presidente e in sua assenza il Vice Presidente o altra persona designata dall’assemblea.Il Presidente ha facoltà di invitare ad assistere all’assemblea, anche non soci, quali collaboratori o osservatori, un rappresentante dell’Ente convenzionato ha diritto di partecipare ai lavori, di avere la parola senza diritto di voto per le delibere assemblearì che riguardano la convenzione.


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