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Articolo 9 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

a) per recesso, tramite comunicazione scritta, la quale può essere notificata in qualsiasi momento, e non esonera comunque il socio dagli impegni e dalle obbligazioni prese all’atto della nomina. Tale recesso ha efficacia dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio ha ricevuto la notifica della volontà di recesso.
b) per decesso.c) per decadenza, nel caso in cui venga a mancare uno dei requisiti per cui l’associato è stato ammesso.
d) per esclusione, con delibera del Consiglio Direttivo.

Sono considerate cause di esclusione: una condotta morale che arrechi discredito alla associazione e nocumento all’immagine della stessa, o gravi motivi di indisciplina ed indegnità da chiunque accertate; l’avere contravvenuto alle norme ed obblighi del presente Statuto e alle delibere degli organi sociali; non abbia adempiuto le obbligazioni assunte; che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione sia stata deliberata.Nel caso il socio escluso non condivida le ragioni dell’esclusione, egli può adire il Collegio dei Probiviri di cui al presente Statuto; in tal caso l’efficacia della deliberazione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

Il ritardato pagamento dei contributi associativi protrattosi per oltre quaranta giorni dalla scadenza prestabilita determina automaticamente la perdita della qualità di socio, senza che occorra a riguardo una pronuncia del Consiglio Direttivo.


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