+ STATUTO
Articolo 6 - AMMISSIONE SOCI
L’associazione si compone di un numero illimitato di associati. L’ammissione dei soci avviene su domanda scritta degli interessati ed è a tempo indeterminato. Nella domanda il richiedente deve dichiarare di condividere le finalità che la associazione si propone e l’impegno ad approvarne e osservarne Statuto e regolamenti, e di essere a piena conoscenza delle deliberazioni già adottate dagli organi della associazione e di accettane nella loro integrità.L’accettazione della domanda per l’ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo; questo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego. Non potranno essere ammessi come soci coloro i quali abbiano riportato condanne per delitti non colposi.Non possono essere previsti soci temporanei per la partecipazione alla vita associativa, fermo restando il loro diritto di recesso.La posizione di socio è incompatibile con l’iscrizione in altra associazione della stessa natura.li socio ammesso, dovrà versare una quota che andrà ad aumentare il fondo di dotazione della associazione e il contributo associativo annuale determinato annualmente dal Consiglio Direttivo.
Menu di sezione: